II titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, puo’ essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento?
E’ tornata ad occuparsi della questione la Cassazione civile con ordinanza 19 luglio 2017, n. 17850, rispondendo in termini positivi.
La Corte ha precisato che il titolo opera con tale valenza non solo tra prenditore ed emittente ma anche tra giratario e girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo.
La Cassazione ha, inoltre, affermato, che l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’articolo 1988 c.c., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.