In tema di mediazione, per “conclusione dell’affare”, da cui, a norma dell’art. 1755 cod. civ., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti.
Lo ha confermato la Cassazione civile con Ordinanza del 3 luglio 2018, n. 17319 .
La Corte ha precisato che deve trattarsi di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dà diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; conseguentemente anche la stipula di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione.