Nel caso in cui l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare risulti fondata su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, il compratore ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo.
Lo ha affermato la Cassazione civile con Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24696 .
La Corte ha precisato che: a) in mancanza di assolvimento dell’onere della prova, sarà possibile trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; b) l’onere non puo’ ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione e’ terzo rispetto ai soggetti contraenti.