Scioglimento del contratto preliminare trascritto e fallimento del promittente venditore.

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puo’ sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’articolo 72 L. Fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex articolo 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’articolo 2652 c.c., comma 1, n. 2), la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Lo ha confermato la Cassazione civile con la recente ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26641 richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 18131/2015.

Il curatore, ha osservato la Corte, conserva il potere di sciogliersi dal contratto previsto dall’articolo 72 L. Fall., ma l’esercizio di detto potere resta inopponibile nei confronti del promissario acquirente che abbia trascritto la domanda ex articolo 2932 c.c. prima del fallimento, grazie all’effetto prenotativo contemplato dall’articolo 2652 c.c., comma 1, n. 2), il cui meccanismo pubblicitario si articola in una duplice fase, quella iniziale (trascrizione della domanda) e quella finale (trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda).

Di conseguenza, “il giudice puo’ accogliere la domanda ex articolo 2932 c.c. pure a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto, con una sentenza che, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene della massa attiva del fallimento” (Sez. 1, 31/07/2017, n. 19010).

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