Quando si prescrive la garanzia per vizi nell’appalto di opere ?
Sulla questione è intervenuta recentissimamente la Corte di Cassazione con la sentenza nr 11 del 3 gennaio 2019.
L’articolo 1667 c.c., comma 3 – ha ricordato la Corte – dispone che la garanzia per i vizi e le difformita’ dell’opera appaltata si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell’opera ultimata. A questo fine occorre distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la prima costituisce attivita’ puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la seconda esige che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera. Solo in questo caso, infatti, ne consegue l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilita’ per i vizi e le difformita’ e il diritto al pagamento del prezzo (Cass. 19019/2017; Cass. 15711/2013). La presunzione di accettazione dell’opera di cui all’articolo 1665 c.c., comma 4 – ha ribadito la Corte – non opera automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendo il giudice comunque accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell’appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica “se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell’appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia voluto ottenere la disponibilita’ materiale dell’opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica” .
La Cassazione ha ricordato, inoltre, di avere con pronunce anche risalenti nel tempo costantemente affermato che la consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell’articolo 1665 c.c., comma 3), liberano l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilita’ per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo. Se i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non e’ liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente. In questo caso la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale e’ da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, salvo che per vizi di motivazione (Tra i tanti precedenti cfr: Cass. 14199/2017; Cass. 26233/2013)
Avv. Carmela Ruggeri
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