Chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito un bene che prova deve fornire ?
E’ tornata ad occuparsi della questione la Cassazione civile, con Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6688 affermando che, ai fini dell’usucapione, si deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
E’ necessario, pertanto, fornire la prova non solo del corpus (comportamento del soggetto che agisce svolgendo un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà), ma anche dell’animus possidendi (che si identifica nell’intenzione di tenere la cosa come proprietario).
Solo la sussistenza di un corpus, accompagnato dall’animus possidendi, corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell’usucapione- afferma la Corte – “raffigura il fatto cui la legge riconduce l’acquisto del diritto di proprieta’”.
La Cassazione civile ha precisato che l’animus puo’, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus, se lo svolgimento di attivita’ corrispondente all’esercizio del diritto dominicale è gia’ di per se’ indicativo dell’intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Ai fini dell’usucapione e’, quindi, necessaria, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell’interessato attraverso un’attivita’ contrastante e incompatibile con il possesso altrui; l’onere della relativa prova grava su colui che invoca l’avvenuta usucapione. A tal fine la Corte ha escluso la sufficienza di atti di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perche’ comportanti solo l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa .
Avv. Carmela Ruggeri