Separazione, riconciliazione e onere della prova

Gli effetti della separazione personale, in forza dell’articolo 157 c.c., in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano “soltanto col fatto della coabitazione”. Quest’ultima non puo’ ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione tra i coniugi,  se le stesse non depongono per una reale e concreta “ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata societa’ coniugale“.

Lo ha affermato la Cassazione civile con ordinanza del 26 luglio 2019, n. 20323  confermando recenti precedenti riguardanti la questione (Cass. civ. , ord. 1630 del 23 gennaio 2018).

In presenza  di  una giurisprudenza tanto  rigorosa, ha affermato la Corte, la parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione ha l’onere di fornirne una prova piena e incontrovertibile, la valutazione della cui idoneità a raggiungere tale scopo spetta al giudice del merito.

Avvocato Carmela Ruggeri – Vicenza

www. studioruggeri.it

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