La Cassazione civile è tornata ad occuparsi del preliminare di preliminare di compravendita immobiliare con l’Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23736.
La Corte ha richiamato la pronuncia n. 4628/2015 con la quale le Sezioni Unite sono intervenute sulla questione della validità di tale contratto e, rilevate le incertezze presenti in giurisprudenza sulla ammissibilita’ dello stesso, a seguito di un approfondito ripensamento del tema, hanno affermato che, nel caso di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca gia’ esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti.
Nel caso non cui questa verifica dia esito negativo, potra’ ritenere produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare “qualora emerga la configurabilita’ dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la piu’ ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”.
Avvocato Carmela Ruggeri