Nel caso di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facolta’ di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., puo’ agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex articolo 1385 c.c., comma 2.
Lo ha confermato la Cassazione civile con Ordinanza nr 14 dicembre 2020 n. 28390, richiamandosi ai precedenti della Corte sul punto.
Se la parte adempiente ha ricevuto la caparra – ha puntualizzato la Corte – ha diritto di trattenerla definitivamente mentre, nel caso in cui la ha versata, ha diritto di ricevere la restituzione del doppio della stessa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno determinato dall’inadempimento che ha giustificato il recesso.
Avv. Carmela Ruggeri