Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda si può esplicare solo se l’attore ha, a propria volta, spiegato, nel ricorso per ingiunzione, una pretesa fondata su fatti esposti in modo chiaro ed analitico tali cioè che, ove non specificamente contestati, possano risultare idonei a far scattare il meccanismo della non contestazione.
Lo ha affermatola Cassazione civile con Ordinanza 24 dicembre 2020 n. 29577.
La Corte ha precisato che questi caratteri della pretesa posta a fondamento del procedimento d’ingiunzione non si riscontrano nel caso in cui la banca si sia avvalsa, nel ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo di conto corrente, dell’estratto conto previsto dall’articolo 50 del T.U.B, nel caso in cui quest’ultimo non contenga un completo resoconto delle varie partite di dare e avere, tale da palesare l’ esistenza del credito azionato in monitorio.
Ne consegue che solo se la banca ricorrente in monitorio ha fondato la propria pretesa su estratti conto che consentano un pieno controllo sulle poste considerate e sui conteggi compiuti, l’opponente si troverà esposto all’onere di contestazione con tutte le conseguenze riconducibili al suo espletato o mancato assolvimento.
Avv. Carmela Ruggeri