Divisione del patrimonio comune tra ex coniugi e casa coniugale.

In sede di divisione del patrimonio comune tra ex coniugi, se la proprietà esclusiva della casa viene attribuita al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito con la proprietà attribuitagli per intero.

Lo ha affermato la Cassazione civile con sentenza 9 giugno 2022 nr 18641 precisando che, conseguentemente, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà far riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge.

A tal fine – ha sostenuto la Corte – è irrilevante la circostanza che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell’assegno di mantenimento.

Avv. Carmela Ruggeri

http://www.studioruggeri.it

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