Il mediatore – sia nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, sia nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, cod. civ., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Ciò comporta che il mediatore ha l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze relative alla sicurezza e alla valutazione dell’affare a sua conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile.
Lo ha affermato la Cassazione civile con Ordinanza 28 giugno 2022 n. 20774 non discostandosi da precedenti pronunce sul punto (Cfr. Cassazione civile ordinanza 28.10.2019 n. 27482)e precisando che, nel caso di mediazione immobiliare, vanno incluse tra tali circostanze, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa.
Avvocato Carmela Ruggeri – Vicenza