Compravendita, garanzia per vizi e onere della prova

Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 codice civile (o anche di risarcimento dei danni) è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi stessi . Lo ha confermato la Cassazione civile con Ordinanza del 22 Luglio 2022 n.22979

Nel caso sottoposto al Suo vaglio, il giudice di legittimità, ha osservato che la Corte d’Appello:

a) aveva evidenziato che dal tenore complessivo della relazione peritale svolta nel giudizio di primo grado, emergeva chiaramente – da un lato – che l’esame e le indagini compiuti dal consulente si erano limitate alla verifica delle analisi di laboratorio che le parti in causa avevano disposto prima che fosse instaurata la causa, pervenendo peraltro a risultati opposti, nonche’ alla descrizione astratta del prodotto, delle sue caratteristiche e delle modalita’ di stoccaggio e conservazione, e – dall’altro – che solo limitatamente a cinque confezioni di pasta (misura del tutto esigua rispetto alla consistenza dell’intera fornitura, di cui il destinatario lamentava i vizi), trattenute come campioni della giacenza contestata, era stata svolta una verifica effettiva, peraltro a distanza di anni dall’avvenuta consegna;

b) aveva rilevato che la stessa relazione tecnica aveva ritenuto inopportuno trattenere i limitati campioni residui per ulteriori accertamenti analitici, considerando, non solo l’avvenuta scadenza del prodotto, ma anche gli aspetti legati ad una scarsa rappresentativita’ del lotto, costituito da almeno due diverse tipologie di pasta (tra l’altro, una delle cinque confezioni, nella parte posteriore, presentava due fori ben visibili nel materiale di confezionamento), nonche’ all’impossibilita’ di effettuare eventuali controanalisi in caso di parametri non conformi ai limiti di legge, proprio per l’esiguita’ dei campioni disponibili.

c) aveva quindi concluso che, considerata l’insufficienza delle indagini peritali al fine di ritenere esistenti i vizi dedotti, la carenza di prova sarebbe ricaduta sull’acquirente della fornitura.

La Cassazione civile ha ritenuto che la conclusione cui era pervenuta la Corte d’Appello fosse conforme al principio ripetutamente sancito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; SS.UU. Sentenza n. 11748 del 03/05/2019) sulla ripartizione dell’onere probatorio nell’azione generale di garanzia per i vizi, spettante in forza della conclusione di un contratto di vendita.

Avvocato Carmela Ruggeri – Vicenza

http://www.studioruggeri.it

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...