Cosa accade nella mediazione, qualora il contratto preveda, nel caso in cui il conferente l’incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l’affare propostogli dal mediatore, un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l’ipotesi di conclusione dell’affare ?
Si è occupata della questione la Cassazione Civile con Ordinanza 19 settembre 2022 n. 27344) confermando che in questo caso il giudice deve stabilire se la clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell’articolo 1469 bis c.p.c., comma 1 (ora articolo 33, comma 1 codice del consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, nel caso di mancata conclusione dell’affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l’attivita’ sino a quel momento esplicata
Avvocato Carmela Ruggeri – Vicenza