Mediazione e conclusione dell’affare.

Quando può ritenersi concluso l’affare al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ?

E’ tornata ad occuparsi della questione la Cassazione civile, con Ordinanza 5 Ottobre 2022 n. 28879 confermando che l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. 

La Corte ha confermato, altresì, che il diritto alla provvigione va, invece, escluso quando tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, oppure un cosiddetto “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

Avvocato Carmela Ruggeri – Vicenza

http://www.studioruggeri.it  

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