Obbligo degli ascendenti di provvedere al mantenimento dei nipoti

L’articolo 316 bis c.c. stabilisce che “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”

Con ordinanza del 17 Ottobre 2022 n 30368 la Cassazione Civile ha ricordato che, per la giurisprudenza formatasi su tale disposizione, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli.
L’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava – ha precisato la Corte – contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici.

Avvocato Carmela Ruggeri – Vicenza

http://www.studioruggeri.it 

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