Disposizione testamentaria affetta da dolo: presupposti

L’articolo 624 del codice civile stabilisce che “La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, di violenza o di dolo

La Cassazione Civile con Ordinanza 17 ottobre 2022 n. 30424 ha indicato in quali casi la disposizione testamentaria può considerarsi effetto del dolo ai sensi dell’articolo 624, comma 1 del c.c.

La Corte ha affermato che la disposizione testamentaria può dirsi tale, quando c’è la prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, considerata l’età, lo stato di salute, le condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in una direzione verso la quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

La Corte ha precisato che l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con “criteri di larghezza” nei casi in cui il testatore, in quanto affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate.

Avvocato Carmela Ruggeri

http://www.studioruggeri.it

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