Per distinguere la vendita dall’appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, si deve valutare la prevalenza o meno del lavoro sulla materia.
Lo ha confermato la Cassazione civile con Ordinanza 22 agosto 2022 n. 25093.
Per operare la distinzione si deve considerare – ha affermato la Corte- oltre che il senso oggettivo del negozio, la volontà dei contraenti, per accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) .
Avvocato Carmela Ruggeri – Vicenza