La conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella già riconosciuta, non costituisce piu’ un parametro utilizzabile ne’ ai fini del giudizio sull’an debeatur, ne’ di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione e’ finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica. Lo ha affermato la Cassazione civile con la recente ordinanza 7 Febbraio 2018, n. 3015 richiamando numerose pronunce intervenute sul punto (Cass. nn. 11504, 15481, 23602, 20525, 25327 del 2017).
A giustificare l’attribuzione dell’assegno – afferma la Cassazione – non e’, quindi, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, ne’ il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilita’ di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
La Cassazione civile afferma che quest’ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticita’ e l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. “Per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrera’ avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne’ bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne’ eccedente il livello della normalita’, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile.”
La Corte conclude che questa è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti in cui lo consente il novellato articolo 360 c.p.c., n. 5.