Violazione del dovere di fedeltà ed intollerabilità della convivenza

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3923 ha ricordato  alcuni  principi elaborati dalla giurisprudenza riguardanti il nesso eziologico tra violazione del dovere di fedelta’  ed intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza.

La Cassazione civile ha ribadito che:

1) l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è una violazione particolarmente grave, di regola sufficiente a determinare l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.

Ciò, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza puramente  formale (In questo senso Cass. sent n. 25618/2007, Cass., ord.  n. 16859/2015; n. 917/2017);

2) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione delle modalità esteriori con cui e’ coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelta’ e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge. (Cass. n. 15557/ 2008; n. 8929/2013; n. 21657/2017);

3) grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedelta’ (Cass.  n. 2059/2012).

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