Bigenitorialità ed esercizio del diritto di visita.

Il principio di “bigenitorialità” implica che ciascun genitore  ha “diritto” di frequentare  il figlio minore in termini del tutto paritetici rispetto all’altro?

E’ tornata ad occuparsi della questione la Cassazione civile con ordinanza del 10 dicembre 2018, n. 31902 .

La Corte ha ribadito che, nell’affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare sulle capacita’ dei genitori di crescere ed educare il figlio, nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti,  di molteplici  fattori quali: a) il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti; b) le rispettive capacita’ di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita’ ad un assiduo rapporto; c) la personalita’ del genitore, le sue consuetudini di vita e l’ambiente sociale e familiare che e’ in grado di offrire al minore.

Ciò fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialita’, da intendersi,  come  si legge in  Cassazione civile ordinanza n. 22744/2017 e n. 18817/ 2015  quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Questo principio, ha confermato la Corte, si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse,  senza che ciò comporti parita’ nei tempi di frequentazione del minore; l’esercizio del diritto di visita deve, infatti, essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore.

Avv. Carmela Ruggeri

http://www.studioruggeri.it

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