Condominio e azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare.

Nel condominio negli edifici, in caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, si applica l’art. 2051 c.. stante la posizione del soggetto proprietario o avente l’uso esclusivo ed il rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso. È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 c. c., comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c. è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio.  

Lo ha confermato la Cassazione civile con Ordinanza 14 dicembre 2023 n. 35027.

Questa concorrente responsabilità del Condominio – ha precisato la Corte – è configurabile nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni oppure qualora l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria.

Il concorso di tali responsabilità di norma va risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, in base ai criteri di cui all’art. 1126 c. c. , che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio.

Nel caso esaminato, nel richiamare i sopra enunciati principi, la Cassazione civile, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata, in quanto la corte di appello aveva ripartito il danno da infiltrazioni prodotto al proprietario dell’appartamento sottostante la soprastante terrazza di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente, ponendo le spese per un terzo a carico di quest’ultima e per due terzi a carico del condominio.

Avvocato Carmela Ruggeri

http://www.studioruggeri.it

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