Assegno divorzile e convivenza prematrimoniale

Per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, avente natura assistenziale e perequativo-compensativa, nei casi in cui il matrimonio si collega ad una convivenza prematrimoniale, per verificare  il contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, va computato anche il periodo della convivenza ?

Si è occupata della questione la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 18 dicembre 2023 n. 35385.

Per le Sezioni Unite  all’interrogativo si deve dare risposta positiva quando, nel caso di convivenza prematrimoniale della coppia che abbia i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, “emerga una relazione di continuità tra la fase di “fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale”.  

In tal caso  occorre vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio  alle quali si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio.  

Nella  fattispecie esaminata, la Corte ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella valutazione delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile dovesse essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico molto rilevante.

Avvocato Carmela Ruggeri

http://www.studioruggeri.it

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