L’ affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo.
Lo ha affermato la Cassazione civile con Ordinanza 5 luglio 2022 n. 21312 precisando che la semplice conflittualità non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, nel caso in cui si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole.
La Corte ha chiarito che la conflittualità può assumere, viceversa, connotati ostativi all’applicazione di questo regime nel caso in cui si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Avvocato Carmela Ruggeri