Garanzia per i vizi della cosa venduta e onere della prova

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

Lo ha confermato la Corte di cassazione con ordinanza 19 novembre 2020 n. 26350 ricordando che si tratta di principio consolidato anche recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità nella sentenza n. 11.748 del 2019.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’opzione ermeneutica prescelta, che pone a carico del compratore che esercita le azioni edilizie l’onere di provare i vizi della cosa, è preferibile anche perché più armonica rispetto alle analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione e risulta in armonia anche con l’analogo meccanismo di riparto dell’onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall’Unione Europea.

Avv. Carmela Ruggeri

http://www.studioruggeri.it

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